AGENTE BIOLOGICO
| Termine | Definizione |
|---|---|
| AGENTE BIOLOGICO | art. 267 - D.Lgs. 81/08
Si intendono i microorganismi, naturali o modifica artificialmente, in grado di riprodursi, che possono provocare malattie o danni alla salute delle persone. Il decreto li divide in quattro gruppi: a) agenti con basso livello di pericolosità; b) agenti con basso livello di pericolosità per la comunità ma che possono infettare i lavoratori; c) agenti pericolosi per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, di cui però sono disponibili cure; d) agenti molto pericolosi sia per i lavoratori sia per la comunità data l’assenza o la scarsità delle misure sanitarie per combatterli.
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