D. LGS. 493/96
| Termine | Definizione |
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| D. LGS. 493/96 | Decreto che detta le prescrizioni minime per la SEGNALETICA DI SICUREZZA e di SALUTE sul LUOGO DI LAVORO e fornisce prescrizioni sulle caratteristiche che devono avere i cartelli segnaletici, i SEGNALI LUMINOSI, quelli acustici e la COMUNICAZIONE verbale.
Tale segnaletica deve adattarsi alle limitazioni uditive o visive del lavoratore. Secondo il decreto vanno muniti dell’etichettatura, con il PITTOGRAMMA o il SIMBOLO sul COLORE di sfondo, i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze e preparati pericolosi, i recipienti utilizzati per l’immagazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi, nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi. L’etichettatura può essere sostituita da cartelli di AVVERTIMENTO che riportino lo stesso pittogramma o lo stesso simbolo e sotto riportati. É stata compiuta anche una modifica dell’art. 355 del DPR n. 547/55 e sono stati rivisti i simboli che sono stati unificati secondo le NORME europee. |
