D. LGS. 626/94
| Termine | Definizione |
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| D. LGS. 626/94 | decreto legge la cui emanazione è stata determinante per un’estensione degli ambiti di applicazione dell’ERGONOMIA. Tale decreto, che
recepisce alcune DIRETTIVE CEE, richiede, infatti, competenze di natura ergonomica sia per la fase di progettazione che per quelle di verifica e gestione di tutti gli ambienti lavorativi, promuovendo il miglioramento della SICUREZZA e della SALUTE dei lavoratori. In esso per la prima volta si cita esplicitamente in una legislazione italiana la parola ERGONOMIA. Nella parte riguardante le misure generali di tutela, l’art. 3 sancisce che bisogna attuare il “...rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei POSTI DI LAVORO, nella scelta delle ATTREZZATURE e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. L’art. 4 dispone che il DATORE DI LAVORO garantisca ogni dispositivo di PROTEZIONE individuale ad uso personale, adottando “misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori”. L’art. 6 impone che i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettino “i principi generali di PREVENZIONE in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche”, e che scelgano “MACCHINE nonché dispositivi di protezione rispondenti ai REQUISITI ESSENZIALI di sicurezza”. L’art. 33 sostiene che il posto di lavoro deve “essere dotato di dispositivi che consentono un’ILLUMINAZIONE artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il BENESSERE dei lavoratori”. L’art. 42 si occupa dei requisiti dei dispositivi di protezione individuali stabilendo che la scelta degli stessi deve “tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore”. |
