D.P.I. (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)
| Termine | Definizione |
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| D.P.I. (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) | 09/04/2008 D.Lgs. n.81 -art.74
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
D.Lgs. 4/12/1992 n.475 All.II
I D.P.I. devono possedere, per legge, i requisiti essenziali di salute e sicurezza.
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